Bonus impatriati ai laureati per due anni fuori dall’Italia

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 12 ottobre 2018, p. 26.

I soggetti rientranti nel comma 2 dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 possono accedere al bonus impatriati se sono stati fiscalmente residenti all’estero per almeno i due anni precedenti il rientro in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta 32 a una istanza di interpello, pubblicata ieri, ribadendo quanto già affermato con la risoluzione 51/E del 7 luglio 2018. Il regime agevolato per i lavoratori impatriati prevede, per chi si trasferisce dall’estero in Italia, una detassazione del 50% del reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto nel nostro Paese per cinque anni. Secondo il comma 2 dell’articolo 16 sono destinatari del beneficio fiscale anche i cittadini dell’Ue o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro o di studio (conseguendo una laurea o una specializzazione post lauream) fuori dall’Italia nei 24 mesi precedenti al trasferimento. 

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Società di comodo senza contributi Inps

Non è soggetto a contribuzione previdenziale il reddito imponibile determinato applicando la disciplina delle società non operative, in particolare laddove si renda applicabile la presunzione legata alla perdita reiterata. Lo ha affermato il tribunale di Cuneo con la sentenza 161/2018 del 22 agosto scorso, valorizzando la natura presuntiva del maggiore reddito accertato.

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L’amministratore di fatto della società evita le sanzioni per gli illeciti fiscali

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2018, p. 18.

L’amministratore di fatto non può rispondere, neanche a titolo di concorso, delle sanzioni per le violazioni fiscali riferibili alla società, in quanto la responsabilità ricade unicamente su quest’ultima. Lo ha affermato la Ctr Lombardia con la sentenza 2546/18/2018.

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Detrazione per i figli a carico al coniuge residente in Italia

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2018, p. 27.

L’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale all’estero costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212/2000, come peraltro già chiarito nella circolare 9/E/2016. È il principio ribadito dalle Entrate, che hanno ritenuto inammissibili due interpelli presentati da due diversi contribuenti italiani, trasferiti all’estero per motivi di lavoro, entrambi interessati a valutare gli effetti conseguenti al trasferimento (n. 25 e 26, pubblicate ieri). 
Nonostante l’inammissibilità degli interpelli, l’Agenzia coglie l’occasione per fornire indicazioni di carattere interpretativo per i lavoratori trasferiti all’estero. Tra queste, quella di maggiore interesse, contenuta nella risposta 25, riguarda la modalità di ripartizione della detrazione per figli a carico tra genitori non separati. Sebbene la norma (articolo 12, comma 1, lettera c, del Tuir) difetti di indicazioni specifiche per il coniuge residente all’estero, secondo l’Agenzia ciò non osta all’esercizio della facoltà, prevista dalla norma, di esercitare la detrazione in misura piena (100%) in capo al coniuge residente in Italia, se il suo reddito complessivo è superiore a quello del coniuge non residente.

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