di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il sole 24 Ore 3 settembre 2018, p. 17
L’indice di redditività impiegato in corso di verifica dall’amministrazione finanziaria al fine di dimostrare la fondatezza delle rettifiche di transfer pricing non può essere dalla stessa modificato in sede di accertamento, senza un contraddittorio preventivo, pena l’illegittimità dell’atto impositivo per violazione del principio di cooperazione e lealtà tra amministrazione e contribuente, previsto dallo Statuto dei contribuenti. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 2629/24/2018 del 7 giugno scorso (presidente Ceccherini, relatore Sacchi), che segna un ulteriore punto a favore del contribuente nell’ambito delle controversie sui prezzi di trasferimento.