di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2019, p. 16.
Se il superamento del limite annuale per la compensazione orizzontale è determinato dal rimborso effettuato tardivamente dall’agenzia delle Entrate, non è ammesso il recupero dello “splafonamento”, né tanto meno l’irrogazione di alcuna sanzione. È il principio affermato dalla Ctr Puglia con la sentenza 3559/4/2018.