di Gabriele Ferlito, GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 8-9/2019, p. 743.
Ai fini della registrazione della sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.), la base imponibile dell’imposta di registro è delimitata dall’importo del credito per il quale è stato azionato “a monte” il processo esecutivo. Ciò in quanto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo è puramente strumentale alla soddisfazione del credito vantato dal creditore procedente.