di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2019, p. 20
Il regime fiscale di favore per il rientro dei lavoratori in Italia (i cosiddetti «controesodati», di cui all’articolo 2, legge 238/2010), spetta anche al lavoratore che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società in cui lavorava prima del trasferimento all’estero presso una società appartenente al medesimo gruppo. A dirlo è la Ctp di Milano con la sentenza 3395/1/2019