di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2019, p. 20
La vendita di biglietti a piattaforme di rivendita online non è inquadrabile nello schema della commissione alla vendita, ma costituisce una vera e propria compravendita, come tale imponibile ai fini Iva. Inoltre, i servizi di co-marketing svolti a favore delle piattaforme internazionali, con il fine di promuovere l’interesse del pubblico nei confronti dell’evento, rientrano nella prassi di mercato e vanno trattati come servizi generici, non rilevanti ai fini Iva nel territorio nazionale. È quanto affermato dalla Ctp Milano con la sentenza 3979/19/2019