di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2019, p. 24
Nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata in pendenza di una procedura di concordato preventivo e questo principio vale per tutti i crediti sorti “ante” procedura. Ne consegue che anche i debiti erariali anteriori non possono essere estinti, dopo l’inizio della procedura, al di fuori dei criteri di concorso tra creditori. Pertanto, non possono applicarsi sanzioni a fronte del mancato pagamento, in corso di procedura, di debiti erariali maturati prima dell’inizio della stessa. Sono i principi affermati dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con la sentenza 780/2/2019