L’atto presupposto è impugnabile con il successivo solo se non notificato

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ore, 2 marzo 2020, p. 17

L’atto presupposto può essere impugnato unitamente al successivo solamente nell’ipotesi in cui il primo non sia stato validamente notificato o non sia stato portato ritualmente a conoscenza del contribuente. Pertanto, in presenza di regolare notifica dell’atto presupposto, non impugnato nei termini di legge, non è più consentito al contribuente sollevare vizi relativi a tale atto, neppure attraverso l’impugnazione di un successivo atto che costituisca solo l’ulteriore sviluppo procedimentale del precedente. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 154/6/2020.

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