di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 5 dicembre 2022, p. 26
In mancanza del presupposto impositivo del tributo, il pagamento eseguito dal contribuente a titolo di ravvedimento operoso può essere chiesto integralmente a rimborso, anche per la parte relativa alle sanzioni, non sussistendo alcuna responsabilità del contribuente per comportamento illegittimo. È quanto afferma la Ctp di Palermo con la sentenza 2473/07/2022.