di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 30 settembre 2019, p. 22
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 30 settembre 2019, p. 22
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 26 agosto 2019, p. 14.
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2019, p. 20.
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2019, p. 17.
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 27 maggio 2019, p. 20.
In materia di redditometro, la presunzione su cui è fondato l’accertamento può essere superata dimostrando il solo possesso di redditi legittimamente non indicati in dichiarazione. Non è quindi necessario dimostrare che l’acquisto dei beni o servizi sia avvenuto proprio con quelle somme. È quanto affermato dalla Ctr dell’Emilia Romagna con la sentenza 394/2/2019.
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2019, p. 18.
La presentazione dell’istanza di voluntary disclosure riguardante elementi percepiti per successione mortis causa e non dichiarati ai fini di tale imposta, se non accompagnata da una dichiarazione integrativa o sostitutiva ai fini del tributo successorio, richiede l’intervento dell’amministrazione finanziaria per la rettifica e liquidazione del dovuto. Tale rettifica può essere esercitata entro il termine di cinque anni previsto per il caso di omessa dichiarazione, decorrente dal momento di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. È quanto affermato dalla sentenza 623/03/19 della Ctp Milano.
di Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2019, p. 16.
Nell’ambito del trasferimento di una azienda bancaria, i depositi della clientela, in quanto strumento essenziale per lo svolgimento dell’attività bancaria, sono in linea di principio passività inerenti al compendio aziendale e sono pertanto deducibili nella determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 888 depositata il 16 gennaio 2019.