di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ore, 24 febbraio 2020, p. 18
Il provvedimento mediante il quale l’amministrazione finanziaria – a fronte di una istanza di rimborso – si limita a liquidare solo parzialmente le somme chieste in restituzione, costituisce atto di rigetto implicito per la parte relativa all’importo non rimborsato. Pertanto, il contribuente è tenuto a impugnare il provvedimento entro i termini previsti dalla legge, per non perdere il diritto a ottenere il rimborso della parte residua del credito chiesto e non rimborsato. È il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara con la sentenza 757/1/2019