di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 25 novembre 2019, p. 20
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 25 novembre 2019, p. 20
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2019, p. 24
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2019, p. 22
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 30 settembre 2019, p. 22
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2019, p. 16.
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2019, p. 20.
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2019, p. 17.
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 27 maggio 2019, p. 20.
In materia di redditometro, la presunzione su cui è fondato l’accertamento può essere superata dimostrando il solo possesso di redditi legittimamente non indicati in dichiarazione. Non è quindi necessario dimostrare che l’acquisto dei beni o servizi sia avvenuto proprio con quelle somme. È quanto affermato dalla Ctr dell’Emilia Romagna con la sentenza 394/2/2019.
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2019, p. 17.
L’articolo 38 del Codice civile, che impone ai rappresentanti delle associazioni non riconosciute una responsabilità solidale per il pagamento delle obbligazioni insoddisfatte dell’ente, richiede la dimostrazione dell’attività negoziale dagli stessi concretamente svolta nei confronti dei terzi. Pertanto, con riferimento alle obbligazioni tributarie, non è sufficiente la mera sottoscrizione della dichiarazione dei redditi per fondare la responsabilità solidale del legale rappresentante dell’associazione. È quanto affermato dalla Ctr Molise 603/1/2018.
di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2019, p. 15.
Non è elusiva la cessione di una partecipazione totalitaria in una società, seguita da un aumento di capitale della società cedente che vede il conferimento a sé del ramo di azienda facente parte della società ceduta. Si tratta, infatti, di un complesso di operazioni non caratterizzato da una «indifferenza civilistica» tra situazione ante e post riorganizzazione. Inoltre, l’onere della prova, che spetta all’Agenzia delle Entrate in caso di disconoscimento degli effetti di un’operazione societaria complessa, non può essere soddisfatto dalla allegazione di un unico elemento indiziario, ma occorrono più indizi tra loro concordanti. Sono i princìpi affermati dalla Ctr Emilia Romagna 2756/5/2018.