Sì al regime impatriati anche tra società dello stesso gruppo

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2019, p. 20

Il regime fiscale di favore per il rientro dei lavoratori in Italia (i cosiddetti «controesodati», di cui all’articolo 2, legge 238/2010), spetta anche al lavoratore che rientra in Italia alle dipendenze della stessa società in cui lavorava prima del trasferimento all’estero presso una società appartenente al medesimo gruppo. A dirlo è la Ctp di Milano con la sentenza 3395/1/2019

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Bonus impatriati ai laureati per due anni fuori dall’Italia

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 12 ottobre 2018, p. 26.

I soggetti rientranti nel comma 2 dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 possono accedere al bonus impatriati se sono stati fiscalmente residenti all’estero per almeno i due anni precedenti il rientro in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta 32 a una istanza di interpello, pubblicata ieri, ribadendo quanto già affermato con la risoluzione 51/E del 7 luglio 2018. Il regime agevolato per i lavoratori impatriati prevede, per chi si trasferisce dall’estero in Italia, una detassazione del 50% del reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto nel nostro Paese per cinque anni. Secondo il comma 2 dell’articolo 16 sono destinatari del beneficio fiscale anche i cittadini dell’Ue o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro o di studio (conseguendo una laurea o una specializzazione post lauream) fuori dall’Italia nei 24 mesi precedenti al trasferimento. 

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