di Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 21 marzo 2022, p. 25
La presunzione di evasione prevista dall’articolo 12, comma 2, Dl 78/2009, ha natura sostanziale e non procedurale, pertanto trova applicazione solo per le violazioni successive all’entrata in vigore della stessa, avvenuta il 1° luglio 2009. Ha invece natura procedurale il raddoppio dei termini previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con la conseguenza che il Fisco può provare l’esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, anche con riferimento ad anni precedenti al 2009, senza fare ricorso alla presunzione legale, ma servendosi di presunzioni semplici. A tali fini, occorre però che l’accertamento sia fondato su elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli fondanti la presunzione legale. Sono i principi affermati dalla Ctr della Toscana con la sentenza n. 146/04/2022