Rimborso parziale dell’euroritenuta per la quota italiana

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore , 1° giugno 2020

Spetta il rimborso parziale dell’euroritenuta pagata dal contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria per il “rientro” di investimenti detenuti in Svizzera. La liquidazione in sede di voluntary disclosure, al lordo dell’euroritenuta, dà diritto al rimborso di quest’ultima, pur in assenza di compilazione della dichiarazione dei redditi, limitatamente alla quota effettivamente retrocessa dalla Svizzera allo Stato italiano, pari al 75 per cento. A sancirlo è la Ctp Milano 111/19/2020.

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Il rimborso parziale va impugnato entro 60 giorni

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ore, 24 febbraio 2020, p. 18

Il provvedimento mediante il quale l’amministrazione finanziaria – a fronte di una istanza di rimborso – si limita a liquidare solo parzialmente le somme chieste in restituzione, costituisce atto di rigetto implicito per la parte relativa all’importo non rimborsato. Pertanto, il contribuente è tenuto a impugnare il provvedimento entro i termini previsti dalla legge, per non perdere il diritto a ottenere il rimborso della parte residua del credito chiesto e non rimborsato. È il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara con la sentenza 757/1/2019 

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Ecotassa, rimborso da chiedere entro due anni

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 30 settembre 2019, p. 22

L’imposta sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto prodotte dai grandi impianti di combustione, prevista dalla legge 449/1997 (cosiddetta “ecotassa”), ha natura di accisa pertanto alla stessa sia applicano le disposizioni contenute nel Testo unico delle accise (Dlgs 504/1995). Ciò anche in tema di rimborso, con la conseguenza che la richiesta di restituzione deve essere effettuata a pena di decadenza entro il termine di due anni dalla data del pagamento dell’imposta, come disposto dall’articolo 14 del Tua. Sono le conclusioni cui è pervenuta la commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 3806/16/2019 del 25 giugno 2019.

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Fideiussione tardiva: interessi bloccati sul rimborso Iva

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2018, p. 20.

L’eventuale ritardo del contribuente nella produzione della garanzia fideiussoria blocca la maturazione degli interessi ai fini del rimborso Iva. Infatti, nell’ambito della normativa che disciplina questi recuperi d’imposta, la richiesta di fideiussione formulata dall’ufficio è assimilabile ad una richiesta documentale. Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 4029/7/2018.

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