Termini raddoppiati solo per i crediti realmente inesistenti

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ore, 6 aprile 2020, p. 21

Il termine raddoppiato previsto dall’articolo 27 del Dl 185/2008 per il recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui il credito sia privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi e la sua inesistenza non sia riscontrabile mediante liquidazione automatica. È quanto affermato dalla Ctp di Milano 4854/1/2019. 

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